
Con sentenza n. 17391/2020 la Cassazione civ, si è pronunciata su un tema molto importante relativa alla convenienza per il creditore della dilazione di pagamento.
Precisamente, la Corte di Cassazione con tale sentenza, ha confermato l’orientamento già in precedenza espresso con pronuncia n. 17834/19, secondo cui la dilazione di pagamento non determina un problema di fattibilità di tipo giuridico, quanto piuttosto un possibile rilievo di convenienza per i creditori.
Di conseguenza, negli accordi di ristrutturazione dei debiti è possibile una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione come previsto dalla Lg. n. 3/2012 art. 8 comma 4 (e al di là delle fattispecie di continuità aziendale) purché ai titolari di tali crediti venga attribuito il diritto di voto a fronte della perdita economica, quale conseguenza del ritardo con cui vengono corrisposte le somme a essi spettanti ( o con riferimento ai piani del consumatore) purché ad essi possa essere data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
Avv. Cristina Bongiovanni
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