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Recupero Iva su crediti non riscossi

L’art. 18 DL 73/2021, relativo al recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali, ha modificato il momento nel quale sorge il diritto a recuperare l’IVA attraverso l’emissione delle note di variazione.

Pertanto per le procedure iniziate dal 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA avviene a partire dalla data in cui il cessionario o committente dell’operazione fatturata è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data di decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 183 bis LF, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano ai sensi dell’art. 67 comma 3 lettera d) LF.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di credito, sia incassato tutto o in parte il corrispettivo, si dovrà provvedere a versare l’IVA per l’importo ottenuto dalla procedura.



Non sono stati modificati i termini di cui all’art. 19 DPR 633/1972, secondo il quale “il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nel momento in cui quest’ultima diventa esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto stesso”.

Stanno già emergendo le prime criticità della nuova normativa, in primo luogo in riferimento al termine “avvio” della procedura che si presume (e quindi non certezza!) debba coincidere con quella di “assoggettamento” ed in secondo luogo riguardo la decorrenza di tale diritto.

Anche se ancora non vi è alcuna conferma ufficiale (si dovrà ancora attendere) è da ritenere quindi che per le procedure avviate dopo lo scorso 26 maggio, la variazione IVA potrà aver luogo al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la procedura viene avviata; invece per tutte le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, il recupero dell’IVA sarà possibile al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui verrà riscontrata l’infruttuosità.

A fronte di quanto sopra, allo stato attuale, sarebbe opportuno (attesa la provvisorietà della perdita e l’eventualità di una variazione in aumento nel caso in cui il corrispettivo venisse pagato anche solo in parte), attendere comunque la conclusione della procedura e quindi la certezza della “reale infruttuosità”.

Avv. D. Cristina Bongiovanni

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